DOCUMENTAZIONE GIURIDICA. PAGINA IN COSTRUZIONE 24-6-2009

AMIANTO ENTI BILATERALI  PREVENZIONE  INFORTUNI  SICUREZZA  MACCHINISTI AUTISTIOPERAI  RSU UNIVERSITA'

AMIANTO

IL DECRETO SULL'AMIANTO DEL 12 MARZO 2008 (pdf)

SENTENZA PROCESSO AMIANTO FINCANTIERI VENEZIA 23-7-2008 GIUDICE BARBARA LANCIERI - PM GIANNI PIPESCHI - PARTI CIVILI LE FAMIGLIE DI 14 TRA OPERAI E MOGLI DI OPERAI ESPOSTI AMIANTO, LA AEA, ED ALTRE ASSOCIAZIONI - Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4  Pagina 5   Pagina 6

PREVENZIONE "INFORTUNI" SUL LAVORO

Sentenza 311 del 2007 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_6277_Infortunisullavoro.pdf

"INFORTUNI" SUL LAVORO

Sentenza 11622 del 2007 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2007_11622_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 255 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_255_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 6277 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_6277_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 9817 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_9817_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 9898 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_9898_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 16466 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_16466_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 18107 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_18107_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 18376 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_18376_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 22622 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_22622_Infortunisullavoro.pdf

Sentenza 37610 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_37610_Infortunisullavoro.pdf 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI  LAVORO

Sentenza 35137 del 2008 Corte di Cassazione http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/CdC_2008_35137_Sicurezzasuiluoghidilavoro.pdf

MACCHINISTI

SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI GROSSETO CONTRO IL RICORSO DI trenitalia SULL’AGENTE UNICO / 10 luglio 2007 (da www.macchinistisicuri.info ) Il Tribunale del Lavoro di Grosseto ha respinto il ricorso di trenitalia di impugnazione dei lodi arbitrali che, sulla vicenda dell’Agente unico, aveva visto la Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto annullare le sanzioni a carico di due macchinisti toscani che si erano rifiutati di eseguire una prestazione lavorativa con tale equipaggio macchina. Le spese di giudizio sono state completamente caricate sull’azienda. La costituzione in giudizio, da parte dei due lavoratori, era stata curata dagli avv.Santi Laurini e Alleva. Riteniamo che questa decisione faccia “giurisprudenza” ed elevi al rango di sentenza i lodi arbitrali favorevoli ai lavoratori; è stata determinante:1) la inidoneità dei telefoni cellulari rispetto agli standard di pronto soccorso... 2) la mancata presenza permanente a bordo del treno di altro lavoratore in possesso dei requisiti formativi… 3) l’inesistenza di un’organizzazione del soccorso in caso di malore del macchinista… 4) la mancanza di una idonea valutazione del rischio ai sensi del dgs 626/94 da parte di trenitalia … 5) la mancanza di un’intesa con le organizzazioni sindacali nazionali che regoli la materia …

AUTISTI OPERAI

Comunicazione del venerdì sera per rifiuto superare ore settimanali con lavoro al sabato http://www.slaicobasmarghera.org/FAO/ModulinoOreFAO.pdf

Direttiva UE n. 2002 / 15    http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/dir22_2006.pdf

Direttiva UE n. 2006 / 22    http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/direttivan2-2002-15.pdf

UNA SENTENZA IMPORTANTE Tribunale di Venezia, n.635/2008 - TG 795/2007 Cronologico 4704/2008 - Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano - – il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia - dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente sentenza: nella causa n.797/2005 rg promossa con ricorso depositato il 15 maggio 2007 in opposizione al DL n.115/2007 da ALA Cooperativa a r;l, … opponente, contro … con proc.dom.avv.to Costernino, dom.in Venezia, … opposto, in punto: opposizione a D.I. pagamento indennita’ di trasferta; decisa all’udienza del 19.6.2008.CONCLUSIONI. Per l’opponente accogliere l’opposizione …, per l’opposto, rigettarsi il ricorso in opposizione al DI 115/2007 e per l’effetto confermarsi lo stesso; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARSI IL DIRITTO DEL… ALL’INDENNITA’ DI TRASFERTA E CONDANNARSI LA ALA Scarl AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 6566,76 OLTRE ACCESSORI; IN OGNI CASO SPESE RIFUSE; FATTO E DIRITTO. La controversia … riguarda il pagamento dell’indennita’ per n.348 giorni di trasferta. Tale credito e’ contestato all’opponente ALA cooper.  Sotto tre profili… (cfr Cassazione 205 del 9.1.2007 confermata da Cassazione n.8066 del 31.3.2007) … In ogni caso, …,l’onere di prova gravante su … e’ stato assolto.Tutti i testi assunti hanno infatti confermato che a … lo straordinario veniva pagato fuori busta. … le ricevute … corrispondono ai “foglietti” abitualmente usati…

RSU UNIVERSITA'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI UNA UNIVERSITA’ NON PUO’ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA RSU – Anche se ciò è richiesto da un’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari). Nella RSU (rappresentanza sindacale unitaria) costituita dai dipendenti dell’Università di Messina è accaduto che due componenti, appartenenti alla Cgil, siano passati a una diversa organizzazione sindacale mentre un terzo si è dimesso. La Cgil ha chiesto all’Amministrazione di sostituire tali componenti. Il direttore amministrativo dell’Università ha provveduto alla richiesta sostituzione. Le organizzazioni sindacali Cisl, Uil e Confsal Snals hanno promosso nei confronti dell’Università, davanti al Tribunale di Messina, un procedimento per repressione di comportamento antisindacale, in base all’art. 28 St. Lav., sostenendo che all’Amministrazione non era consentito interferire nella composizione della RSU. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la successiva opposizione proposta dalle organizzazioni sindacali contro la decisione di rigetto. La Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale, in quanto ha ritenuto che l’intervento dell’amministrazione fosse giustificato dalla avvenuta decadenza dalla carica verificatasi per i tre componenti della RSU a causa della situazione di incompatibilità connessa con la frattura del loro rapporto fiduciario con l’organizzazione di appartenenza. La Snals Confsal Università ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Messina per violazione dello Statuto dei Lavoratori, dell’accordo nazionale del 7 agosto per la costituzione delle RSU per il personale delle pubbliche amministrazioni, della convenzione OIL 9 luglio 48 che tutela la libertà sindacale e del decreto legislativo 3 febbraio  1993 n. 29;  essa ha sostenuto che il direttore amministrativo dell’Università non poteva adottare alcun provvedimento di ingerenza nella RSU, essendo tale organismo l’unico competente a decidere sulla richiesta avanzata dalla Cgil di sostituzione di membri eletti in seno alla medesima RSU.    La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari), ha accolto il ricorso. E’ stata dedotta in giudizio – ha osservato la Corte – la lesione di prerogative sindacali riconosciute dall’ordinamento con la previsione, ad opera dell’art. 47 comma 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 11 aprile 1997 n. 396 (ora art. 42 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) della costituzione in ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 8 dello stesso articolo, di un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. Per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, il quadro normativo previsto dalla legge in tema di rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro è stato completato con l’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni – che ha stabilito le modalità di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale non dirigenziale – e dal contratto collettivo in pari data che ha regolato le modalità di utilizzo delle libertà e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato accordo collettivo quadro “le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti”. L’art. 7 del medesimo accordo prevede che in caso di dimissioni di uno dei componenti “lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. Secondo il successivo art. 9, la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici; per altre incompatibilità “valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive associazioni sindacali”. Si prevede poi che “il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”.      Nella specie – ha rilevato la Corte – la direzione amministrativa dell’Università, ritenendo che con il passaggio di alcuni componenti della RSU ed altre organizzazioni sindacali si fossero realizzate situazioni di incompatibilità previste da detta norma, ha rilevato la decadenza dei predetti componenti dalla carica ed ha quindi disposto la sostituzione dei medesimi con i primi non eletti delle rispettive liste. La sentenza impugnata ha escluso l’antisindacalità di tale comportamento ritenendolo giustificato da una “indeclinabile necessità anche per le convocazioni alla contrattazione decentrata” ed escludendo, in assenza di disposizioni circa il soggetto che deve provvedere alla sostituzione, “la volontà di compiere alcuna condotta limitativa dell’attività sindacale”. La decisione – ha affermato la Corte – non è conforme a diritto: la disciplina sopra richiamata attribuisce alla rappresentanza unitaria il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo III dello statuto dei Lavoratori per la tutela della libertà ed attività sindacale, su cui non può incidere l’attività dell’ente o amministrazione datore di lavoro. Si deve quindi escludere – ha concluso la Corte – la possibilità di riconoscere alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della RSU, che si porrebbe in evidente contraddizione con l’autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi (essendo stabilita come unica regola dall’accordo quadro che le decisioni vengono assunte dalla stessa RSU a maggioranza dei componenti: v. in questo senso anche l’accordo del 6 aprile 2004 raggiunto tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali per l’interpretazione autentica di tale patto).     http://www.coordinamentorsu.it/doc/altri2008/2008_0420_messina.htm

ENTI BILATERALI

Comunicazione di rifiuto trattenuta per enti bilaterali

http://www.slaicobasmarghera.org/documentazionegiuridica/entibilateralinograzie.pdf