PREMIO NAZIONALE ANTIOPERAIO 2025:
Indennità di trasferta e trasfertismo: Cosa cambia dopo l’intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 24148/2025)
NOTIZIA RICEVUTA IL 22-11-2025
Il recente intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 28 agosto 2025, n. 24148) si inserisce in un quadro giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato ma non del tutto pacifico, concernente la distinzione tra le indennità (o maggiorazioni) attribuibili ai lavoratori in trasferta e quelle riconosciute ai “trasfertisti” e, conseguentemente, il diverso regime fiscale e contributivo cui tali somme sono soggette. La pronuncia ha il merito di ribadire con nettezza (secondo la sintesi della stampa giuslavoristica) che: «Le due situazioni lavorative, diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità (…), giustificano il diverso regime fiscale e contributivo». La Corte rinforza l’idea che non si tratta di “scelte” discrezionali tra regime più favorevole o meno, bensì di una distinzione strutturale tra istituti – ciascuno con i suoi presupposti e conseguenze – che deve essere accertata sul piano fattuale e contrattuale. Per orientarsi nella materia, occorre partire dal dato normativo fondamentale: (Normative Art. 51, TUIR D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5 - trasferte/missioni- Art. 51, TUIR, comma 6 -trasfertisti- Art. 7-quinquies del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito in L. 225/2016), che svolge funzione di interpretazione autentica del comma 6, prevedendo condizioni tassative per l’applicazione del regime del trasfertismo. La giurisprudenza consolidata (in particolare le Sezioni Unite) ha chiarito il carattere vincolante dell’interpretazione autentica e i limiti applicativi dei regimi. In breve: Il comma 5 disciplina le indennità di trasferta o missione, esentandole – se rispondenti ai limiti legali e contrattuali – dal concorso integrale nella formazione del reddito. Il comma 6 prevede, per i lavoratori “trasfertisti”, che le indennità e maggiorazioni spettanti in relazione all’attività svolta in luoghi sempre variabili concorrono al reddito per il 50 % del loro ammontare. L’art. 7-quinquies, in sede di interpretazione autentica, stabilisce che il regime del comma 6 si applica solo se – congiuntamente – ricorrono tre condizioni: inesistenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione; svolgimento dell’attività in luoghi sempre variabili e diversi (continua mobilità); **corresponsione di un’indennità o maggiorazione in misura fissa, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia in trasferta o meno. In caso di mancata sussistenza anche solo di uno di questi elementi, si applica il regime del comma 5. Vale ricordare che la funzione interpretativa dell’art. 7-quinquies è stata ritenuta applicabile retroattivamente, anche ai giudizi pendenti (a condizione che non comprometta diritti acquisiti).un conto è la trasferta un conto è l' indennità peri trasfertisti
IN PRATICA un conto è la trasferta un conto è l' indennità peri trasfertisti